Modalità permanenti di presentazione istanze all’Ordine Avvocati di Pavia.

Le presenti modalità sono vincolanti e restano in vigore sino ad espressa revoca.

Al fine di ridurre al minimo indispensabile l’accesso del pubblico alla Segreteria dell’Ordine e quindi al Palazzo di Giustizia:

- gli Uffici della Segreteria restano interdetti all’accesso del pubblico se non per questioni che sia assolutamente impossibile gestire in via telematica; gli accessi da parte degli iscritti agli albi elenchi e registri solo dove assolutamente indispensabili possono avvenire nel rispetto delle procedure che seguono e comunque non più di una persona per volta indossando la mascherina in modo corretto;

ogni istanza deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC o, in subordine, spedita a mezzo del servizio postale;

coloro che intendano iscriversi al registro dei praticanti avvocati devono far inviare unicamente a mezzo PEC dal futuro dominus l’istanza di iscrizione, debitamente compilata;

le istanze di iscrizione di avvocati e praticanti inviate a mezzo PEC devono essere corredate da tutta la documentazione prescritta, scansionata;

le marche da bollo saranno apposte prima della scansione;

le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG;

i pagamenti richiesti contestualmente alle istanze potranno essere effettuati a mezzo bonifico alle coordinate già reperibili sul sito dell’Ordine, avendo cura di indicare specificamente la causale;

dopo l’esame dell’istanza e la sua approvazione da parte del COA sarà possibile, trascorso un congruo termine necessario a far pervenire i tesserini presso la Segreteria da parte della ditta esterna che li produce, prenotare l’accesso alla segreteria per ritirare il tesserino e, per i praticanti, i libretti di pratica e i fogli per le udienze, a condizione che venga contestualmente consegnata in originale tutta la documentazione che era stata trasmessa a mezzo PEC;

per i praticanti iscritti prima del 06.09.2021: la consegna dei libretti di pratica deve continuare esclusivamente con le modalità deliberate dal COA nell’adunanza del 23 marzo 2020, ovvero mediante invio, dalla PEC del dominusdella scansione completa, firmata digitalmente, del libretto (dal frontespizio fino all’ultima pagina compilata, in modo che sia visibili in sequenza tutti i semestri svolti), dei fogli udienze e delle relazioni;

sempre per i praticanti: il COA ricorda che è possibile derogare all’obbligo minimo di seguire le 20 udienze a semestre per i semestri che ricadano in tutto o in parte nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 fissato dal CNF;

contestualmente il COA segnala che la decorrenza dei periodi di pratica non subisce interruzioni e che al termine del semestre verranno valutate tutte le attività svolte, ivi comprese le eventuali udienze seguite da remoto presso lo studio del dominus che via ha partecipato.

 

 

NOTA ALLEGATI: “Art. 2 1. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l’attività di altro avvocato, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica. All’uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato, iscritto all’Ordine di Pavia, presso cui intende svolgere la pratica integrativa.  
2. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.”