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DELIBERA COA - PERMANENZA ELENCO DIFESE DI UFFICIO MINORI

03 Dicembre 2019

ART. 3- COMMA 4bis. L’inserimento nella lista dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lvo 272/89 , potrà avvenire: a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni; b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno a cui la richiesta si riferisce. La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata. 5.

Il COA di Pavia ha deliberato in data 2/12/2019 di interpretare la norma regolamentare, sopra richiamata,  validando nella autocertificazione per la permanenza nell'elenco dei difensori minorili, ogni attività svolta dal difensore -sia fiduciario che d'ufficio- quando vi sia stata la sua partecipazione ad un atto procedimentale -anche del pubblico ministero- quale a titolo esemplificativo, l'interrogatorio, la dichiarazione spontanea, le sommarie informazioni, la perquisizione, il sequestro.