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OBBLIGO DI GREEN PASS BASE PER GLI AVVOCATI CHE ENTRANO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI-COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI-

11 Gennaio 2022

Con D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 il Governo ha stabilito ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

In particolare l’art. 3 del citato decreto, ha modificato -tra l’altro- il comma IV dell’art. 9  sexies del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, che ha introdotto il divieto di accesso agli uffici giudiziari a coloro i quali non posseggano e, su richiesta, non esibiscano la certificazione verde Covid 19 di cui all’art. 9, comma 2 del medesimo decreto, estendendo tale divieto anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia.

Tale disposizione non si applica ai testimoni e alle parti del processo.

L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid 19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Il Presidente Reggente del Tribunale, Il Procuratore della Repubblica e il Magistrato di Sorveglianza, visto il provvedimento congiunto della Corte d’Appello e della Procura Generale di Milano del 10 gennaio 2022, hanno disposto che il personale di sicurezza in servizio provveda da subito ai necessari controlli degli ingressi al Palazzo di Giustizia. Ai soggetti obbligati che risulteranno sprovvisti del prescritto certificato sarà impedito l’accesso.

L’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid 19 di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 come convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, vale anche per i difensori e i consulenti che accedano ai locali del Consiglio dell’Ordine e i relativi controlli saranno effettuati dal personale amministrativo.