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Comunicazione ai tirocinanti

16 Novembre 2020

Protocollo n. 2174/20

Ho predisposto - d’intesa con il Presidente - queste brevi note esplicative che mi auguro possano essere per Voi di qualche utilità.

L’art. 6 comma 3 del D.L. 22/2020, convertito con modificazioni in L. 41/2020, dispone che “il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8 comma 4 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70”.

Con parere del 18.09.2020 il CNF ha offerto un’interpretazione estensiva della norma di legge suddetta, consentendo la deroga al numero minimo di 20 udienze, di cui all’art. 8 comma del D.M. 70/2016 anche per il periodo successivo all’11 maggio 2020.

La lettura offerta dal CNF, pur lodevole nell’intento, risulta tuttavia sfornita di supporto normativo. Per sollecitare il necessario intervento del legislatore, i COA lombardi tramite l’ULOF hanno rivolto istanza al CNF affinché abbia a trattare l’argomento nel corso delle prossime interlocuzioni istituzionali con il Ministro della Giustizia, stimolando l’adozione di un provvedimento ad hoc.

Nella situazione attuale debbo ricordare che la previsione contenuta nell’art. 8 comma 4 del D.M. 70/2016 è tuttora vigente ed è riferibile ai semestri di tirocinio iniziati dopo l’11 maggio 2020.

Con l’occasione rammento che il COA di Pavia ha già deliberato che il numero minimo di udienze richieste è raggiungibile computando anche le udienze a c.d. trattazione scritta (a condizione che il dominus dia atto - nel testo della nota di trattazione - che avete preso parte alla predisposizione della stessa e che il libretto di pratica venga corredato da una dichiarazione del dominus medesimo, contenente l’elenco delle udienze tenute con le predette modalità e l’attestazione della Vostra partecipazione alla redazione delle note scritte), le udienze da remoto e gli incontri di mediazione in presenza o da remoto.

Ricordo anche la possibilità di avvalerVi di un secondo dominus che abbia preventivamente certificato la disponibilità ad affiancare il Vostro dominus principale (c.d. pratica integrativa) possibilità che l’attività giudiziaria possa subire rallentamenti, il Consiglio dell’Ordine potrà convalidare il semestre anche nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di udienze; in questa eventualità, la valutazione dell’effettività e della proficuità del tirocinio avrà luogo (oltre che con il consueto esame del libretto di pratica e delle relazioni di studio e di approfondimento da Voi predisposte) attraverso un colloquio particolarmente rigoroso durante il quale verrà verificato il raggiungimento di un’adeguata conoscenza degli istituti di diritto processuale e sostanziale trattati, oltre che dei principi cardine della deontologia professionale.

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L’art. 6 comma 3 del D.L. 22/2020 sopra richiamato ha altresì disposto la riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio per gli studenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101 comma 1 primo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27 (ultima sessione di laurea dell’a.a. 2018-2019).

I COA lombardi, riuniti in sede ULOF, hanno stabilito che la pratica forense verrà così suddivisa:

  • 1° periodo: durata 6 mesi
  • 2° periodo: durata 6 mesi
  • 3° periodo: durata 4 mesi

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Da ultimo, un aggiornamento sull’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per la sessione 2020.

Come peraltro già saprete, con decreto ministeriale in data 10.11.2020 (pubblicato sul sito dell’Ordine), è stato disposto il differimento delle prove scritte, rimettendo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre prossimo l’indicazione delle future date.

Con una recente circolare del Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari della Giustizia – è stato precisato che, nonostante il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sia stato differito al 12 febbraio 2021, resta in vigore il disposto di cui all’art.19, comma 4, del regio decreto legge 27.11.1933 n.1578: pertanto potranno presentare domanda soltanto gli aspiranti che abbiano comunque completato la pratica forense entro e non oltre il 10 novembre 2020.

Rimango a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario Avv. Maria Pistorio