Istruzioni per la Mediazione

I cittadini possono giungere alla mediazione per:

  • una clausola di mediazione;
  • uno specifico invito formale del giudice;
  • mediazione volontaria;
  • mediazione obbligatoria nella seguenti materie: successione ereditaria; contratti bancari; comodato; danni da diffamazione; diritti reali; patti di famiglia; danni da R.C. medica; contratti assicurativi; divisione; locazione; affitto d'azienda; contratti finanziari, condominio, ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, CONSORZIO, FRANCHISING, OPERA, RETE, SOMMINISTRAZIONE, SOCIETA' DI PERSONE, SUBFORNITURA.

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE SI PRESENTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA SFERA, ACCEDENDO DALLA PROPRIA AREA RISERVATA.

Per avviare un incontro di mediazione presso l’Organismo di Conciliazione Forense la parte interessata deposita tramite piattaforma sfera la domanda allegando la contabile del bonifico, procura, documento di identità, visura per persone giuridiche.

La Segreteria dell'Organismo si attiverà per contattare,  tramite lettera raccomandata o via PEC (se indicata) la parte chiamata per verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro.

Se la parte chiamata accetta il tentativo di conciliazione, dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Organismo il modulo di adesione all'incontro preliminare entro 5 giorni dalla data fissata per l'incontro inviandolo via e-.mail all'indirizzo: mediazione@ordineavvocatipavia.it oppure accedendo tramite area riservata di sfera con il relativo codice di adesione comunicato nella convocazione.

La parte istante  è tenuta a contattare la Segreteria dell'OdM per ogni informazione considerata utile relativa allo stato della procedura quale ad esempio: l'accettazione o il rifiuto dell'altra parte alla mediazione tramite e.mail, all'indirizzo: mediazione@ordineavvocatipavia.it o tramite PEC: mediazioneodmpavia@puntopec.it oppure accedendo alla propria area riservata di sfera. 

Le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale per partecipare all'incontro preliminare. 

Le parti possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato avendo un reddito inferiore ad  € 12.838,01 e depositando il decreto di ammissione.

A partire dal 30.06.2023 sono entrate in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte dal D.lgs. n. 149/2023 a modifica del D.lgs. n. 28/2010.

Le principali novità sono le seguenti:

- ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 28/2010 vengono previste ulteriori materie obbligatorie nelle quali ilprocedimento di mediazione è condizione di procedibilità: ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, CONSORZIO, FRANCHISING, OPERA, RETE, SOMMINISTRAZIONE, SOCIETA' DI PERSONE, SUBFORNITURA;

- ai sensi dell'art. 8, comma 6 D.lgs n. 28/2010 il primo incontro di mediazione è già UN INCONTRO DI MERITO (viene eliminato l'incontro programmatico);

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.lgs 28/2010 le parti devono corrispondere all'Organismo un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;

- la durata complessiva del procedimento di mediazione non potrà essere superiore a 3 mesi dalla data del deposito dell'istanza, prorogabile per altri 3 mesi;

- il primo incontro di mediazione dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.

Indennità di mediazione e fatturazione la fattura relativa alle spese di avviamento e quella relativa alle indennità di mediazione saranno intestate alle parti.   Preghiamo di inserire, in sede di predisposizione del bonifico, il numero della mediazione e il nominativo della parte interessata nel procedimento.

Per l'emissione della fattura è obbligatorio comunicare i dati completi della parti  comprensivi di codice univoco(destinatario) o PEC (fattura elettronica)e se soggetti alla scissione dei pagamenti.

MEDIAZIONI ONLINE (modalità telematica e modalità cd. mista)

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le Parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: “3.   A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità”.

L’obbligo della firma digitale impone alle Parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure lo SPID che servirà per la fruizione, della firma digitale “usa e getta” predisposta all’interno della nostra piattaforma.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la Parte presente dovrà avere con sé firma digitale o lo SPID.

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all’indirizzo: mediazioneodmpavia@puntopec.it entro il 5° giorno lavorativo antecedente la data dell’incontro, in mancanza l’incontro si terrà in presenza.

Si precisa che la firma digitale delle Parti e dei rispettivi Legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.

ATTENZIONE: IL LIMITE MASSIMO PER LA DIMENSIONE DEI FILES DA CARICARE NELLA PROCEDURA E' 16MB. SE I FILES ALLEGATI SUPERANO QUESTO LIMITE, LA PROCEDURA NON SI COMPLETA.
CONSIGLIAMO QUINDI DI ALLEGARE SOLO I DOCUMENTI NECESSARI (BONIFICO - PROCURA - CARTA DI IDENTITA' DELLE/A PARTI/E OVVERO VISURA CCIAA SE SI TRATTA DI SOCIETA'). EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE INVIATI A MEZZO PEC.