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Imposta di bollo – richiesta ed emissioni certificati – istanze all’Ordine

04 Marzo 2022

L’art.3 comma 1 della tariffa – Parte prima – Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina dell’imposta di bollo” prevede con riferimento agli enti pubblici che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00.

A tal proposito il Ministero dell’Economia ha convenuto che tutte le istanze rivolte agli Ordini, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione, iscrizione a vari elenchi) o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, necessitano di imposta di bollo.

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72 o nei casi previsti da altre norme speciali.

Il richiedente ha l’obbligo di citare all’Ordine a cui fa richiesta di certificazione, l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Conseguentemente le amministrazioni pubbliche (Ordini Professionali) e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art.74 comma 2, lett.a) del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.

L’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 come modificato dall’art. 15 comma 1, lett.c) della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.”

Pertanto, allorquando, su richiesta di avvocati e praticanti, gli Ordini rilasceranno certificati di iscrizione da produrre a soggetti privati, dovranno apporvi a pena di nullità la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto a organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Infine si rileva che accade di frequente che iscritti agli albi chiedano espressamente certificati “in carta libera“; tuttavia se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesta va esente dal bollo, l’Ordine non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge e non può che rilasciare il certificato in bollo.

TABELLA ALLEGATO d 3B Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto