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CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO 2023, RESPINTO IL RICORSO DELLA CASSA FORENSE: ESCLUSIONI – RIDUZIONI

19 Dicembre 2023

La Cassa ha pubblicato sul proprio sito il seguente comunicato: Contributo minimo integrativo 2023, respinto il ricorso di Cassa Forense: esclusioni - riduzioni.

 

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, pubblicata in data 13.12.2023, ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023.

 

La delibera che prorogava l'abrogazione temporanea della riscossione era funzionale all’entrata in vigore, a partire dal 2024, della riforma strutturale della Previdenza forense; doglianze che ora il giudice amministrativo ha ritenuto di non condividere.

È pertanto obbligatorio provvedere al PAGAMENTO  entro il 31.12.2023 del CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO 2023 secondo i seguenti importi:

 

- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024.

- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo, pari ad € 402,50.

- Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa  sono tenuti al  pagamento dell’intero contributo minimo integrativo di € 805,00.

- Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.

- Per i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022, dal 2023 vige l’esonero dal pagamento della contribuzione minima integrativa.”